1. Al consiglio del collegio regionale spettano le seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo del collegio regionale;
b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;
c) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;
d) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;
e) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
f) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio regionale e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
g) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge;
h) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale di cui all'articolo 10.
2. Ogni consiglio del collegio regionale, su indicazione del consiglio nazionale, promuove e organizza annualmente un corso di formazione professionale, in collaborazione con le università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.
3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 e i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.